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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Le provvidenze previste dall'art. 2 della legge 10 gennaio 1952, n.
3, modificato dall'art. 2 della legge 23 maggio 1952, n. 581, e
dall'art. 10 dalla legge 27 dicembre 1953, n. 938, sono estese in
favore delle aziende agricole della provincia di Salerno danneggiate
dall'alluvione del 26 ottobre 1954, con le modalita' indicate nelle
stesse leggi e con le seguenti modificazioni: nel primo comma di
detto articolo, alla lettera e), dopo le parole: "alla
ricostituzione" sono aggiunte le altre: "del patrimonio zootecnico
nonche'"; alla lettera f) le parole: "degli oliveti e degli agrumeti"
sono sostituite dalle altre: "delle colture preminenti della zona";
al quinto comma dello stesso articolo e' aggiunto il seguente
periodo: "Detto indennizzo sara' corrisposto anche ai piccoli
proprietari non coltivatori diretti i quali si trovino nelle
condizioni di cui sopra e che dimostrino di non possedere altri
redditi all'infuori di quello fornito dal terreno andato perduto o
dalle piantagioni danneggiate o distrutte".