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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
L'art. 3 della legge 3 novembre 1954, n. 1042, e' sostituito dal
seguente:
"A favore del Fondo nazionale di soccorso invernale e istituito un
diritto di prelievo sulle scommesse alle corse di cavalli e levrieri,
nella misura del due per Cento dell'importo delle scommesse stesse,
al lordo del diritto erariale".