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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Le provvidenze stabilite negli articoli 14, 15, 16 e 17 della legge
29 dicembre 1949, n. 958, recante disposizioni per la cinematografia
continuano ad applicarsi fino all'entrata in vigore della nuova legge
recante provvidenze per l'industria cinematografica e, comunque, non
oltre il 31 dicembre 1955.
La prima proiezione in pubblico dei film nazionali ammessi ai
benefici di legge deve avvenire entro il termine di cui al precedente
comma.
E' ugualmente stabilito fino all'entrata in vigore della nuova
legge recante provvidenze per l'industria cinematografica e,
comunque, non oltre il 31 dicembre 1955 il termine di cui al primo
comma dell'art. 1 della legge 26 luglio 1949, n. 448.