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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico.
Per un periodo di cinque anni dall'entrata in vigore della presente
legge, gli atti e i contratti dell'Ente nazionale di assistenza
agenti e rappresentanti di commercio (E. N. AS. A. R. CO.), soggetti
a registrazione, saranno gravati della sola tassa fissa di registro
ed ipotecaria.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e del decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 31 marzo 1955
EINAUDI
SARAGAT - TREMELLONI -
GAVA - VIGORELLI
Visto, il Guardasigilli: DE PIETRO