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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
E' autorizzata la spesa di lire 500.000.000 da iscriversi nello
stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per
l'esercizio 1953-54 per provvedere in dipendenza dei terremoti
verificatisi il 15 maggio 1951 nella Valle Padana, l'8 agosto ed il 1
settembre 1951 negli Abruzzi e nelle Marche e il 4 luglio 1952 in
provincia, di Forli, nei Comuni che saranno determinati con decreto
del Ministro per i lavori pubblici di concerto col Ministro per il
tesoro:
a) alla costruzione di ricoveri stabili per le famiglie meno
abbienti rimaste senza tetto;
b) alla concessione di sussidi, in ragione del 50 per cento della
spesa, per la riparazione o ricostruzione, esclusi ogni ampliamento,
decorazione ed abbellimento, di edifici pubblici e di uso pubblico,
delle Amministrazioni provinciali e comunali, nonche' di edifici
destinati ad uso di culto e di beneficenza, che rientrino fra quelli
indicati nei decreti legislativi 27 giugno 1946, n. 35 e 29 maggio
1947, n. 649, ratificati dalla legge 10 agosto 1950, n. 784;
c) alla concessione di sussidi, in ragione del 50 per cento della
spesa, per la riparazione o ricostruzione di fabbricati urbani di
proprieta' privata, limitatamente alle opere indispensabili ai fini
dell'abitabilita'.
Al riparto della spesa per gli interventi di cui alla precedenti
lettere si provvedera' con decreto del Ministro per i lavori pubblici
di concerto con quello per il tesoro.