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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico.
Il quinto comma dell'art. 9 della legge 22 febbraio 1951, n. 64, e'
sostituito dal seguente:
"Per il personale nominato in attuazione del presente articolo si
osservano le disposizioni vigenti sullo stato giuridico degli
impiegati civili di ruolo delle Amministrazioni dello Stato, nonche'
quelle sul trattamento di quiescenza, previdenza ed assistenza degli
impiegati medesimi".
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 5 gennaio 1955
EINAUDI
SCELBA - MEDICI -
GAVA - TREMELLONI
Visto, il Guardasigilli: DE PIETRO