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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico.
Il testo del secondo e terzo comma dell'art. 36 della legge 25
luglio 1952, n. 991, e' sostituito dal seguente:
"La rispondenza dell'atto allo scopo dell'arrotondamento o
dell'accorpamento, e' accertata da certificato dell'Ispettorato
ripartimentale delle foreste".
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 13 gennaio 1955
EINAUDI
SCELBA - MEDICI -
TREMELLONI
Visto, il Guardasigilli: DE PIETRO