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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Le agevolazioni tributarie previste in materia di edilizia dalle
leggi 25 giugno 1949, n. 409 e 2 luglio 1949, n. 408, gia' prorogate
al 31 dicembre 1954 dalla legge 16 aprile 1954, n. 112, sono
ulteriormente prorogate, con effetto dal 1 gennaio 1955, fino al 31
dicembre 1955.
E' ammesso il rimborso a favore degli interessati, delle imposte
pagate in detto periodo e non dovute in base alla presente legge,
purche' essi ne facciano domanda ai competenti uffici entro un anno
dalla data della sua entrata in vigore.