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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
(Acquisto od espropriazione di terreni
per l'occupazione di profughi giuliani)
L'Ente nazionale delle Tre Venezie e' autorizzato a predisporre e
ad eseguire, con inizio dalla data di entrata in vigore della
presente legge, un piano particolareggiato per l'acquisto o
l'espropriazione, per la bonifica e per la trasformazione fondiaria
di terreni da destinarsi alla stabile sistemazione produttiva, nel
territorio delle Tre Venezie, di contadini coltivatori diretti
profughi dalle zone della Venezia Giulia amministrate o possedute
dalla Repubblica popolare federativa jugoslava.
L'Ente anzidetto e', altresi', autorizzato a costruire, nel
territorio indicato nel precedente comma e su terreni che saranno
all'uopo acquistati od espropriati, uno o piu' villaggi per la
stabile sistemazione di pescatori profughi dalle anzidette zone della
Venezia Giulia.