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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Le disposizioni della legge 2 marzo 1954, n. 41, sulla abilitazione
provvisoria all'esercizio professionale, sono estese anche ai
laureati dell'anno accademico 1953-54.