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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
L'assunzione di personale salariato di ruolo e non di ruolo, si
effettua, per l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato
attraverso concorsi indetti dalla Direzione generale, da svolgersi
localmente dai singoli opifici, stabilimenti, depositi ed uffici
presso i quali il personale stesso deve reclutarsi con l'osservanza
delle norme contenute nella legge 26 febbraio 1952, n. 67, e nel
regolamento approvato con decreto Ministeriale 21 ottobre 1925, n.
133842.
Le ammissioni degli invalidi, sono regolate nei modi stabiliti
dall'art. 14 della legge 3 giugno 1950, n. 375.
I passaggi dei salariati di ruolo e non di ruolo a categoria
superiore si effettuano attraverso concorsi indetti dalla Direzione
generale, da svolgersi presso i singoli opifici, stabilimenti,
depositi ed uffici tra il personale in servizio presso l'opificio
stesso, con l'osservanza delle norme stabilite per le assunzioni.
Per le nomine dei sorveglianti, capi sala ed assistenti
dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, continuano ad
osservarsi le norme particolari vigenti presso l'Amministrazione
stessa.