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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
La proroga al 20 marzo 1957, stabilita dall'art. 6 della legge 6
agosto 1954, n. 604, si applica con effetto dal 20 marzo 1955 anche
per la concessione delle agevolazioni creditizie previste dagli
articoli 2 e 10 del decreto legislativo 24 febbraio 1948, n. 114, e
successive disposizioni integrative e modificative.