Legge Ordinaria n. 27 del 02/02/1955 (Pubblicata nella G.U. del 21 febbraio 1955)
Agevolazioni a favore dell'aviazione da turismo.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                           Articolo unico.

  La  durata  dell'esenzione dalle tasse di approdo, di partenza e di
ricovero,   concessa   ad   aeromobili   da  turismo  di  tipo  e  di
fabbricazione  straniera  con  l'articolo  unico della legge 29 marzo
1949,  n.  162,  ed elevata a quattro anni con l'articolo unico della
legge  18  dicembre  1952,  n. 3088, e' ulteriormente elevata ad anni
sette.
  Dalla  data  di entrata in vigore della presente legge e fino al 18
maggio  1950  la  esenzione dalle tasse di cui al comma precedente e'
estesa  agli  aeromobili  da  turismo  di  tipo  e  di  fabbricazione
straniera  di proprieta' di cittadini italiani o di societa' italiane
regolarmente   costituite,  immatricolati  nel  Registro  aeronautico
italiano tra il 4 maggio 1949 e il 18 maggio 1953.

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 2 febbraio 1955

                               EINAUDI

                                          SCELBA - TAVIANI - VANONI -
                                                           TREMELLONI

Visto, il Guardasigilli: DE PIETRO
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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