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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
All'ufficiale della Guardia di finanza in servizio permanente, che
cessi o abbia cessato da tale servizio per ferite, lesioni o
infermita' riportate o aggravate a causa di guerra, ed abbia
conseguito una pensione vitalizia o un assegno rinnovabile da
ascriversi ad una delle otto categorie previste dalla tabella A
annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648, e' concesso, dalla data di
cessazione dal servizio, il cumulo della pensione o dell'assegno
rinnovabile di guerra con il trattamento ordinario di quiescenza che
gli spetta, per il quale, in aggiunta al numero degli anni di
servizio utile, e' computato un periodo di sei anni, sia ai fini del
compimento della necessaria anzianita' per conseguire il diritto a
tale trattamento ordinario di quiescenza, sia ai fini della
liquidazione del trattamento stesso.
Il beneficio di cui al presente articolo compete anche
all'ufficiale che consegua o abbia conseguito la pensione vitalizia o
l'assegno rinnovabile di guerra dopo aver cessato dal servizio
permanente; in tal caso, pero', resta escluso l'aumento di sei anni.