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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Il Ministero dei lavori pubblici e' autorizzato a provvedere in
dipendenza dell'alluvione verificatasi nell'ottobre 1954 nella
provincia di Salerno:
a) agli interventi di pronto soccorso, ai sensi del decreto
legislativo 12 aprile 1948, n. 1010;
b) al ripristino dei danni alle opere pubbliche di conto dello
Stato;
c) al ripristino di opere idrauliche di 2ª, 3ª e 4ª categoria
appartenenti allo stesso bacino idrografico, nonche' nei corsi
d'acqua non classificati ed assimilati;
d) alle opere di riparazione e di ricostruzione degli acquedotti,
fognature ed altre opere igieniche, di scuole materne ed elementari,
di case comunali, di chiese parrocchiali succursali ed assimilate e
relative case canoniche, di strade vicinali, comunali e provinciali;
e) alle opere di riparazione e ricostruzione degli ospedali e
degli altri edifici destinati direttamente alla beneficenza e
assistenza, che siano di proprieta' di Province, Comuni ed
Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza;
f) alla concessione di contributi in ragione del 50 per cento
della spesa riconosciuta ammissibile per la riparazione e
ricostruzione di altri edifici pubblici e di culto ovvero destinati
ad uso di assistenza e beneficenza, che rientrino tra quelli indicati
nei decreti legislativi 27 giugno 1946, n. 35, e 29 maggio 1947, n.
649, ratificati, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 1950, n.
784;
g) alla concessione di contributi nella spesa per la riparazione
o ricostruzione di fabbricati urbani di proprieta' privata di
qualsiasi natura e destinazione;
h) al consolidamento ed al trasferimento di abitati, anche se non
compresi nelle tabelle D ed E della legge 9 luglio 1908, n. 445.
La ricostruzione delle opere indicate nelle precedenti lettere b),
c), d), e), f) e g), ove, per ragioni tecniche, ne sia riconosciuta
la necessita', puo' aver luogo in altra sede nell'ambito delle zone
colpite e in tutti i casi nell'ambito della provincia di Salerno.
Con decreti del Ministro per i lavori pubblici, di concerto con
quello per il tesoro, saranno determinati quali degli abitati non
compresi nelle tabelle, anzi cennate, siano da consolidare o da
trasferire. Nel caso di trasferimento, il decreto sara' emanato
sentito il parere delle Amministrazioni comunali e provinciali
interessate. Nella nuova sede degli abitati da trasferire il
Ministero dei lavori pubblici e' altresi' autorizzato a provvedere
alla costruzione dell'acquedotto, della fognatura, delle strade
interne, delle chiese parrocchiali, succursali ed assimilate e
relative case canoniche, delle scuole, dell'impianto per
l'illuminazione elettrica e del cimitero. Per gli abitati stessi il
piano regolatore e' approvato dal Provveditore alle opere pubbliche
per la Campania in deroga a tutte le norme previste dalla legge 9
luglio 1908, n. 445.