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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Agli ufficiali e ai sottufficiali cessati dal servizio permanente o
dalla carriera continuativa in applicazione delle disposizioni
concernenti la riduzione dei quadri delle Forze armate e che abbiano
goduto del particolare trattamento economico di sfollamento nel
periodo precedente al 1 gennaio 1953, nonche' a coloro che comunque
nel predetto periodo abbiano fruito del medesimo trattamento in base
ad altre disposizioni, e' dovuta fino al 31 dicembre 1952 la
tredicesima mensilita' di cui all'art. 7 del decreto legislativo 25
ottobre 1946, n. 263, e successive modificazioni. La tredicesima
mensilita', per il periodo in cui l'ufficiale o il sottufficiale ha
goduto per intero del particolare trattamento economico di
sfollamento, e' dovuta nella misura stabilita dal decreto legislativo
25 ottobre 1946, n. 263, e successive modificazioni, per i parigrado
in attivita' di servizio; e' ridotta in proporzione per il periodo in
cui l'ufficiale o il sottufficiale ha goduto dello stesso trattamento
in misura ridotta ai quattro quinti.