Legge Ordinaria n. 288 del 11/04/1955 (Pubblicata nella G.U. del 27 aprile 1955)
Autorizzazione al Ministero degli affari esteri a concedere borse di studio.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Il Ministero degli affari esteri, entro i limiti degli stanziamenti
animali del proprio bilancio, e' autorizzato a concedere:
    a)  premi,  borse  di  studio  e  sussidi a cittadini stranieri o
cittadini  italiani  residenti  stabilmente all'estero che vengono in
Italia  a  scopo  di  studio  o  di  perfezionamento o per effettuare
ricerche di carattere scientifico;
    b)  premi e sussidi a cittadini italiani che si recano all'estero
a  scopo  di  studio  o  di  perfezionamento  o  di ricerca di cui il
Ministero  degli  affari esteri ravvisi l'opportunita' nel quadro dei
rapporti  culturali  internazionali,  ferme  restando le disposizioni
relative  alla concessione di borse di studio per iniziativa di altre
Amministrazioni;
    c)  sussidi ad istituzioni italiane legalmente riconosciute per i
fini di cui alle lettere a) e b).
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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