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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Il Ministero degli affari esteri, entro i limiti degli stanziamenti
animali del proprio bilancio, e' autorizzato a concedere:
a) premi, borse di studio e sussidi a cittadini stranieri o
cittadini italiani residenti stabilmente all'estero che vengono in
Italia a scopo di studio o di perfezionamento o per effettuare
ricerche di carattere scientifico;
b) premi e sussidi a cittadini italiani che si recano all'estero
a scopo di studio o di perfezionamento o di ricerca di cui il
Ministero degli affari esteri ravvisi l'opportunita' nel quadro dei
rapporti culturali internazionali, ferme restando le disposizioni
relative alla concessione di borse di studio per iniziativa di altre
Amministrazioni;
c) sussidi ad istituzioni italiane legalmente riconosciute per i
fini di cui alle lettere a) e b).