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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico.
L'obbligo del servizio militare cessa, per i graduati e militari di
truppa effettivi dell'Arma dei carabinieri, il 31 dicembre dell'anno
in cui compiono:
il 55° anno, se appuntati e carabinieri provvisti di pensione;
il 50° anno, se appuntati e carabinieri non aventi diritto a
pensione vitalizia.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 2 febbraio 1955
EINAUDI
SCELBA - TAVIANI - GAVA
Visto, il Guardasigilli: DE PIETRO