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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Le misure minime del capitale sociale e del fondo di garanzia,
prescritte dalle vigenti disposizioni per esercitare le assicurazioni
o le riassicurazioni, sono elevate come appresso:
1) lire 500 milioni, di cui almeno meta' versato, quando
l'esercizio riguarda le assicurazioni sulla vita e la
capitalizzazione;
2) lire 250 milioni, di cui almeno meta' versato, quando
l'esercizio riguarda le assicurazioni contro i danni e comprende le
assicurazioni dei rischi dell'incendio, o dei trasporti marittimi e
aeronautici, ovvero della responsabilita' civile per i danni causati
da autoveicoli;
3) lire 150 milioni, di cui almeno meta' versato, quando siano
escluse dall'esercizio le assicurazioni di cui ai precedenti numeri
1) e 2), ma vi siano comprese quelle contro uno o piu' dei seguenti
rischi: infortuni malattie, responsabilita' civile, trasporti
terrestri, grandine, furti e credito;
4) lire 80 milioni, di cui almeno meta' versato, per l'esercizio
limitato ad altri rami non specificati nei precedenti numeri 1), 2) e
3) e lire 40 milioni, di cui almeno meta' versato, per l'esercizio in
uno solo di tali rami di assicurazione.