Legge Ordinaria n. 3 del 05/01/1955 (Pubblicata nella G.U. del 24 gennaio 1955)
Autorizzazione di spesa per l'esecuzione di opere pubbliche di bonifica e per la concessione di contributi in conto capitale per opere di miglioramento fondiario.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Sono  autorizzate  le  seguenti  spese  a  carico  dello  stato  di
previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste
per l'esercizio finanziario 1954-55:
    a)  lire  2850  milioni,  per  l'esercizio  di opere pubbliche di
bonifica  ai  sensi  del  regio  decreto  13 febbraio 1933, n. 215, e
successive modificazioni ed aggiunte;
    b)  lire 1600 milioni, per la concessione di sussidi per opere di
miglioramento  fondiario,  ai  sensi  del  citato  regio  decreto  13
febbraio 1933, n. 215, e successive modificazioni ed aggiunte;
    c)  lire 1500 milioni, per la concessione dei contributi previsti
dall'art. 1 del decreto legislativo 1 luglio 1946, n. 31.
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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