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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Sono autorizzate le seguenti spese a carico dello stato di
previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste
per l'esercizio finanziario 1954-55:
a) lire 2850 milioni, per l'esercizio di opere pubbliche di
bonifica ai sensi del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, e
successive modificazioni ed aggiunte;
b) lire 1600 milioni, per la concessione di sussidi per opere di
miglioramento fondiario, ai sensi del citato regio decreto 13
febbraio 1933, n. 215, e successive modificazioni ed aggiunte;
c) lire 1500 milioni, per la concessione dei contributi previsti
dall'art. 1 del decreto legislativo 1 luglio 1946, n. 31.