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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Gli agenti consegnatari delle Amministrazioni militari che abbiano
avuto gestioni a materia durante gli esercizi finanziari dal 1939-40
al 1945-46 e che, alla data di entrata in vigore della presente
legge, per cause dipendenti dallo stato di guerra, non abbiano reso
le relative contabilita' sono discaricati agli effetti contabili,
prescindendo dalla procedura di cui al decreto legislativo del Capo
provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 1180.
Detti agenti, sono altresi', discaricati per le contabilita' in
materia, relative allo stesso periodo, prodotte ma andate distrutte
dopo la resa e per quelle in sospeso presso le Amministrazioni
militari.
Eguale discarico si effettua per le contabilita' in materia degli
esercizi finanziari 1937-38 e 1938-39 di Enti militari dislocati
fuori del territorio metropolitano, che siano state rese agli uffici
locali di revisione e che siano successivamente andate disperse per
cause dipendenti dallo stato di guerra.
Restano salve ed impregiudicate le responsabilita' emerse o che
potessero emergere per fatti inerenti alle gestioni dei materiali nei
suddetti esercizi finanziari.