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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
L'autorizzazione concessa al Ministro per la difesa dalle leggi 28
giugno 1949, n. 553, e 6 dicembre 1950, n. 1122, di avvalersi della
facolta' di ordinare che le operazioni della leva militare siano
compiute da Commissioni temporanee con speciali modalita', ha
efficacia fino al compimento delle operazioni della leva militare di
terra della classe 1935.