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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare i
seguenti Accordi:
a) Accordo tra l'Italia e la Svizzera relativo alla concessione
di forze idrauliche del Reno di Lei, con Protocollo addizionale e
scambio di Note, conclusi a Roma il 18 giugno 1949;
b) Convenzione tra l'Italia e la Svizzera concernente una
modifica della frontiera nella Valle di Lei, con Protocollo
addizionale, conclusi a Berna il 25 novembre 1952.