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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Al personale statale in attivita' di servizio il cui trattamento
per stipendio e' previsto dalla legge 24 maggio 1951, n. 392, e
successive modificazioni, e' attribuito, in aggiunta alle competenze
in vigore, a decorrere dal 1 gennaio 1954, un assegno integrativo
mensile netto, non pensionabile, non cedibile e non pignorabile o
sequestrabile, nelle misure stabilite nelle tabelle allegate alla
presente legge.
Si applicano, all'assegno integrativo di cui al precedente comma,
le norme contenute negli articoli 2, 3 e 5 del decreto del Presidente
della Repubblica 41 febbraio 1955, n. 23.