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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
La proroga dei contratti di locazione e di sublocazione disposta
nell'art. 1 della legge 23 maggio 1950, numero 253, e' protratta fino
al 31 dicembre 1960.
Nei casi in cui i contratti di locazione hanno scadenza
consuetudinaria, la data indicata nel comma precedente e' sostituita
da quella della scadenza consuetudinaria successiva.
La data del 31 dicembre 1951, prevista nel secondo comma dell'art.
2 della legge suddetta, e' sostituita dalla data indicata nel primo
comma del presente articolo.
La proroga si applica anche ai rapporti dipendenti da assegnazioni
dirette e da autorizzazioni a contratto del cessato Commissariato
governativo degli alloggi, anche se successive al 1 marzo 1947,
nonche' da assegnazioni dei Comitati per le riparazioni edilizie,
disposte a norma dell'art. 37 del decreto legislativo 9 giugno 1945,
n. 305.
La sospensione dell'efficacia delle clausole di divieto di
sublocazione contenute nei contratti di locazione di appartamenti per
uso di abitazione, disposta dall'art. 24 della legge 23 maggio 1950,
n. 253, limitatamente alla sublocazione di una parte
dell'appartamento, e' ulteriormente prorogata fino alla data indicata
nel primo comma.