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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Per l'anno accademico 1954-55 il termine fissato per le proposte di
concorsi a cattedre di Universita' o di Istituti di istruzione
superiore da parte delle Facolta' e' prorogato fino a dieci giorni
dopo la pubblicazione della presente legge e il termine per il bando
dei concorsi e' prorogato sino al novantesimo giorno successivo alla
entrata in vigore della presente legge.