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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Il primo comma dell'articolo unico della legge 21 novembre 1950, n.
1030, integrato con legge 27 giugno 1952, n. 861, e' cosi'
ulteriormente modificato:
"Per il finanziamento di lavori e gli acquisti straordinari per la
costruzione di nuovi impianti delle Aziende elettriche
municipalizzate e per l'ampliamento, il miglioramento, il
rammodernamento e l'attrezzatura degli impianti attualmente
esistenti, i Comuni sono autorizzati, anche in deroga alle
limitazioni di cui agli articoli 300 e 333 della legge comunale e
provinciale, approvata con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, a
contrarre mutui con gli Istituti o Sezioni autorizzati ad esercitare
il credito a medio e lungo termine, con le Aziende di credito di cui
all'art. 5 del decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e con Enti ed
Istituti di diritto pubblico, finanziari e assicurativi statali e
parastatali, che comunque abbiano facolta' di provvedere ad
investimenti di capitali in imprese industriali".