Legge Ordinaria n. 370 del 03/05/1955 (Pubblicata nella G.U. del 16 maggio 1955)
Conservazione del posto ai lavoratori richiamati alle armi.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Il  richiamo  alle  armi  per qualunque esigenza delle Forze armate
degli operai permanenti e temporanei nonche' degli incaricati stabili
e  provvisori  dipendenti  dallo Stato sospende il rapporto di lavoro
per  tutto  il periodo del richiamo stesso e il predetto personale ha
diritto alla conservazione del posto.
  Il  tempo  trascorso in servizio militare da richiamato e fino alla
presentazione  per  riprendere  il  posto di lavoro e' computato agli
effetti dell'anzianita' di servizio.
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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