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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Il richiamo alle armi per qualunque esigenza delle Forze armate
degli operai permanenti e temporanei nonche' degli incaricati stabili
e provvisori dipendenti dallo Stato sospende il rapporto di lavoro
per tutto il periodo del richiamo stesso e il predetto personale ha
diritto alla conservazione del posto.
Il tempo trascorso in servizio militare da richiamato e fino alla
presentazione per riprendere il posto di lavoro e' computato agli
effetti dell'anzianita' di servizio.