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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
La Cassa di previdenza per le pensioni agli impiegati degli enti
locali, istituita con legge 6 marzo 1904, n. 88, e la Cassa di
previdenza per le pensioni ai salariati degli enti locali di cui alla
legge 11 giugno 1916, n. 720, sono unificate in un nuovo ente morale
denominato:
"Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali".