Blia.it![]() | dal 2005 servizi gratuiti, giochi e tanto altro |
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
La Cassa di previdenza per le pensioni degli ufficiali giudiziari,
istituita con legge 12 dicembre 1907, n. 754, assume la denominazione
di Cassa per le pensioni agli ufficiali giudiziari e agli aiutanti
ufficiali giudiziari.
Il trattamento di quiescenza stabilito dall'ordinamento della
Cassa, di cui al regio decreto 12 luglio 1934, n. 2312, e successive
disposizioni, e' modificato secondo le norme della presente legge.