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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica.
hanno approvato:
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Gli ufficiali della Guardia di finanza che siano cessati per eta'
dal servizio permanente anteriormente al 1 gennaio 1950 e che alla
data stessa non avevano superato i limiti di eta' previsti per il
proprio grado dalla legge 9 febbraio 1952, n. 60, hanno diritto alla
riliquidazione del trattamento di quiescenza sulla base degli assegni
utili a pensione che sarebbero loro spettati se fossero rimasti in
servizio fino al raggiungimento dei limiti di eta' dalla citata legge
previsti.
Per quelli di detti ufficiali che abbiano conseguito o consegnano
promozioni nell'ausiliaria o nella riserva con anzianita' anteriore
alla data in cui sarebbero stati raggiunti dai limiti di eta'
previsti dalla legge 9 febbraio 1952> n. 60, nel grado rivestito
all'atto del collocamento nell'ausiliaria, o nella riserva, la
riliquidazione del trattamento di quiescenza e' effettuata sulla base
degli assegni utili a pensione che sarebbero loro spettati all'atto
della promozione.