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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato:
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
A decorrere dal 1 gennaio 1956, l'aliquota massima dell'imposta sul
bestiame, stabilita dall'art. 126 del testo unico sulla finanza
locale non potra' essere aumentata.
La facolta' prevista dal quinto comma dell'art. 332 della legge
comunale e provinciale 3 marzo 1934, n. 383, e successive
modificazioni, non trova quindi applicazione nei confronti di detta
imposta.