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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico.
L'art. 1 della legge 3 agosto 1949, n. 476, e l'art. 3 della legge
15 luglio 1950, n. 505, prorogato con la legge 16 giugno 1951, n.
435, per l'annata agraria 1950-51 e con la legge 11 luglio 1952, n.
765, per l'annata agraria 1951-52 e seguenti, sino al termine
dell'annata agraria in corso al momento dell'entrata in vigore di una
nuova legge contenente norme di riforma dei contratti agrari, devono
interpretarsi nel senso che la riduzione del 30 per cento del canone
si applica, nella detta misura, tanto sul canone risultante dalla
conversione in denaro, quanto sul canone pagato direttamente in
natura.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 5 gennaio 1955
EINAUDI
SCELBA - MEDICI - GAVA
Visto, il
Guardasigilli: DE PIETRO