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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
L'Ufficio per gli affari del soppresso Ministero dell'Africa,
italiana, istituito con l'art. 6 della legge 29 aprile 1953, n. 430,
modificato con l'art. 3 della legge 9 luglio 1954, n. 431, e
l'annesso Ufficio di ragioneria, continueranno a funzionare fino al
30 giugno 1955.
Il personale che, alla data del 1 gennaio 1955, risulti impiegato
in effettivo servizio presso il suddetto Ufficio per gli affari del
soppresso Ministero dell'Africa italiana, continuera' in tale
servizio, fino a quando ne permarra' l'esigenza.
Nei confronti del personale che si rendera' man mano disponibile e
che non fosse gia' formalmente trasferito alle dipendenze di altre
Amministrazioni dello Stato, continueranno ad applicarsi le norme di
cui al comma terzo e seguenti dell'art. 12 della legge 29 aprile
1953, n. 430, salvo diverse particolari disposizioni di legge.
Per il perdurare della permanenza in servizio presso l'Ufficio per
gli affari del soppresso Ministero dell'Africa italiana, tutte le
competenze spettanti al personale di cui al precedente secondo comma
faranno carico agli appositi stanziamenti dello stato di previsione
della spesa del Ministero del tesoro per il corrente esercizio
finanziario 1954-55, rubrica Presidenza del Consiglio dei Ministri,
sottorubrica Ufficio per gli affari del soppresso Ministero
dell'Africa italiana.