Legge Ordinaria n. 40 del 12/02/1955 (Pubblicata nella G.U. del 3 marzo 1955)
Proroga del termine di durata dell'Ufficio per gli affari del soppresso Ministero dell'Africa italiana di cui all'art. 3, primo comma, della legge 9 luglio 1954, n. 431.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  L'Ufficio  per  gli  affari  del  soppresso  Ministero dell'Africa,
italiana,  istituito con l'art. 6 della legge 29 aprile 1953, n. 430,
modificato  con  l'art.  3  della  legge  9  luglio  1954,  n. 431, e
l'annesso  Ufficio  di ragioneria, continueranno a funzionare fino al
30 giugno 1955.
  Il  personale  che, alla data del 1 gennaio 1955, risulti impiegato
in  effettivo  servizio presso il suddetto Ufficio per gli affari del
soppresso   Ministero   dell'Africa  italiana,  continuera'  in  tale
servizio, fino a quando ne permarra' l'esigenza.
  Nei  confronti del personale che si rendera' man mano disponibile e
che  non  fosse  gia' formalmente trasferito alle dipendenze di altre
Amministrazioni  dello Stato, continueranno ad applicarsi le norme di
cui  al  comma  terzo  e  seguenti dell'art. 12 della legge 29 aprile
1953, n. 430, salvo diverse particolari disposizioni di legge.
  Per  il perdurare della permanenza in servizio presso l'Ufficio per
gli  affari  del  soppresso  Ministero dell'Africa italiana, tutte le
competenze  spettanti al personale di cui al precedente secondo comma
faranno  carico  agli appositi stanziamenti dello stato di previsione
della  spesa  del  Ministero  del  tesoro  per  il corrente esercizio
finanziario  1954-55,  rubrica Presidenza del Consiglio dei Ministri,
sottorubrica   Ufficio   per   gli  affari  del  soppresso  Ministero
dell'Africa italiana.
 

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