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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Possono essere conferiti diplomi di benemerenza:
a) alle persone ed agli enti che con studi o ricerche di
riconosciuto valore o con la partecipazione od organizzazione di
convegni od organismi di studio o con la direzione di riviste o
collane di studi, abbiano contribuito nel campo nazionale od
internazionale al progresso degli studi in materia di finanza
pubblica;
b) alle persone che abbiano acquistato particolari benemerenze
partecipando a commissioni di studio o collaborando in qualsiasi modo
con l'Amministrazione finanziaria per il perfezionamento del sistema
tributario, nonche' ai funzionari dell'Amministrazione finanziaria ed
agli appartenenti alle Commissioni di contenzioso tributario che si
siano resi particolarmente benemeriti o per avere per lungo tempo
lodevolmente adempiuto i loro doveri o per aver reso servizi di
eccezionale importanza.