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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
La presente legge regola i lavori dei facchini liberi esercenti per
i quali e' prescritta l'iscrizione di cui allo art. 121 del testo
unico delle leggi di pubblica sicurezza 18 giugno 1931, n. 773.
Sono escluse dalla disciplina di cui alla presente legge le
operazioni di facchinaggio inerenti al grano di ammasso della
gestione statale, nonche' quelle che si eseguono nell'ambito dei
porti e aeroporti, delle dogane, dei mercati all'ingrosso di prodotti
ortofrutticoli, delle stazioni delle Ferrovie dello Stato per il
trasporto di bagagli e colli a mano, in quanto dette operazioni
risultino regolate con particolari norme di legge o di regolamento.
Sono, inoltre, esclusi i lavori di facchinaggio eseguiti dagli
imprenditori personalmente o a mezzo dei propri dipendenti con
rapporto di lavoro di carattere stabile e continuativo, nonche'
quelli eseguiti per esigenze di carattere domestico e familiare.