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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
E' dovuto all'Ente nazionale per l'assistenza alla gente di mare,
per l'attuazione dei suoi scopi istituzionali, un contributo
corrispondente alla misura indicata nell'articolo seguente, da parte
del personale arruolato sulle navi di stazza lorda pari o superiore
alle 1000 tonnellate, ovvero su navi di qualunque stazza quando
queste siano di proprieta' o in gestione delle societa' esercenti
servizi sovvenzionati o di preminente interesse nazionale ma di
carattere locale.
L'armatore, datore di lavoro del personale sopra specificato, e'
obbligato a versare all'Ente assistenza gente di mare un contributo
pari a quello dovuto dal personale stesso.
Il contributo dovuto dal marittimo e' trattenuto mensilmente
dall'armatore al quale e' fatto obbligo di versarlo unitamente a
quanto di sua spettanza.