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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico.
Gli articoli 10 e 17 del decreto legislativo del Capo provvisorio
dello Stato 30 maggio 1947 n. 652, sono abrogati.
E' del pari abrogata la disposizione del primo comma dell'art. 111
dei decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1952, n. 653,
salvo per quanto riguarda le assegnazioni senza concorso ed i
concorsi, previsti dal citato decreto legislativo 30 maggio 1947, n.
652, per i quali, alla data della presente legge, sia gia'
intervenuta, nel Bollettino ufficiale del Ministero delle poste e
delle telecomunicazioni, la pubblicazione degli elenchi dei posti da
assegnare senza concorso o dei bandi di concorso.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 3 maggio 1955
EINAUDI
SCELBA - CASSIANI -
GAVA
Visto, il Guardasigilli: DE PIETRO