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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
E' autorizzata la concessione, a decorrere dall'esercizio 1954-55,
di un contributo di lire 50.000.000 annui, a favore della "Fondazione
assistenza e rifornimenti per la pesca", per provvedere alle
attivita' previste dall'art. 2 dello statuto, approvato con decreto
del Presidente della Repubblica 27 novembre 1951, n. 1757.
La spesa relativa alla concessione del contributo di cui al
precedente comma, sara' iscritta nello stato di previsione della
spesa del Ministero della marina mercantile.