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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico.
Sono subordinate alla preventiva autorizzazione del Ministro per il
tesoro, di concerto con il Ministro per l'industria e commercio e
sentito il Comitato interministeriale per il credito e per il
risparmio, le costituzioni di Societa' con capitale superiore ai 500
milioni di lire.
Sono pure subordinati alla suddetta autorizzazione gli aumenti di
capitale non gratuiti e le emissioni di obbligazioni delle Societa'
stesse che, se pure deliberati o da effettuarsi in piu' riprese dopo
l'entrata in vigore della presente legge, superino nel complesso la
somma di lire 500 milioni.
E' salva l'applicazione del regio decreto-legge 17 luglio 1937, n.
1400, convertito nella legge 7 aprile 1938, n. 636, e successive
modificazioni, riflettenti la difesa del risparmio e la disciplina
del credito.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare como legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 3 maggio 1955
EINAUDI
SCELBA - GAVA - VILLABRUNA
- DE PIETRO
Visto, il Guardasigilli: DE PIETRO