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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Le disposizioni della legge 27 dicembre 1953, n. 938, recante
provvidenze per le zone colpite dalle alluvioni verificatesi in
Calabria nell'autunno 1953 si applicano anche alle alluvioni
verificatesi, nella stessa regione successivamente e fino alla data
della presente legge.