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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Il reimpiego dei personale gia' dipendente dagli enti pubblici di
cui al decreto legislativo 23 dicembre 1946, n. 520, tuttora in
attesa di essere collocato presso enti similari nel territorio della
Repubblica, puo' essere disposto, mediante decreti, dai Ministri
competenti, ossia dal Ministro che esercita la vigilanza o la tutela
sull'ente presso il quale il personale in parola sara' reimpiegato,
di concerto con il Ministro per il tesoro.
Gli interessati dovranno a tal fine presentare domanda al Ministero
che esercita la vigilanza o la tutela di cui al comma precedente, nel
termine perentorio di sei mesi dall'entrata in vigore della presente
legge.
L'accoglimento della domanda e' subordinato al possesso dei
requisiti fisici e morali necessari ai sensi degli ordinamenti
vigenti per la permanenza in servizio presso gli enti assegnatari. Il
reimpiego non puo' essere disposto per coloro che alla data di
presentazione della domanda abbiano raggiunto il 65° anno di eta'.