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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico.
E' fissato il nuovo termine del 31 dicembre 1955 per la
approvazione, ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo 17 aprile
1948, n. 840, delle eventuali variazioni alla tabella (allegato D
della Convenzione 18 marzo 1948, approvata col decreto predetto)
indicativa degli edifici di culto distrutti o danneggiati dal
terremoto del 28 dicembre 1908 e degli istituti di beneficenza, di
educazione e di istruzione e di interesse sociale da ricostruire o
completare a cura dell'Achidiocesi e Archimandritato di Messina.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 10 maggio 1955
EINAUDI
SCELBA - ROMITA -
DE PIETRO - TREMELLONI
- GAVA
Visto, il Guardasigilli: DE PIETRO