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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare il
Protocollo addizionale che apporta modifiche ad alcune disposizioni
dell'Accordo relativo all'applicazione provvisoria dei progetti di
Convenzioni internazionali doganali sul turismo, sui veicoli stradali
e sul trasporto internazionale delle merci su strada firmato a
Ginevra il 28 novembre 1952.