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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Per la costruzione di autostrade a cura ed a carico dell'Azienda
nazionale autonoma delle strade statali.
Per la corresponsione dei contributi di cui ai successive art. 3
nel caso di concessione di costruzione ed esercizio di autostrade,
nonche' per il raddoppio di autostrade, e' autorizzata la spesa di
lire 10 miliardi per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1955-56
al 1964-65.
In aggiunta agli stanziamenti previsti nel primo comma, e'
assegnata all'Azienda nazionale autonoma delle strade statali una
somma non inferiore a lire 2 miliardi per ciascuno degli esercizi dal
1955-56 al 1964-65 per lavori di miglioramento e per nuove
costruzioni di strade statali nel Mezzogiorno con particolare
riguardo alle zone che non realizzino programmi autostradali.
Le somme indicate nei precedenti commi sono iscritte nello stato di
previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per gli
esercizi dal 1955-56 al 1964-65.
Il Ministro per i lavori pubblici e' autorizzato ad assumere
impegni fino alla concorrenza complessiva di lire 100 miliardi per la
costruzione di autostrade e di lire 20 miliardi per la costruzione
delle strade statali e a ripartire il loro pagamento negli esercizi
finanziari indicati ed entro i limiti delle somme per ciascuno di
essi previste.
Almeno il 25 per cento delle spese autorizzate per le autostrade
sara' destinato alla costruzione delle autostrade nel Mezzogiorno
d'Italia.