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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
A decorrere dal 1 gennaio 1955, ai titoli del Prestito redimibile 5
per cento, emesso con regio decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1743,
convertito nella legge 14 gennaio 1937, n. 151, viene attribuita,
nelle singole serie, numerazione ordinale progressiva.
E' abolita la riunione dei titoli in gruppi stabilita dall'ultimo
comma dell'art. 1 del regio decreto 10 novembre 1936, n. 1933.