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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Non costituiscono entrata imponibile ai sensi della legge 19 giugno
1910, n. 762, e successive modificazioni, le somme introitate in
dipendenza del commercio dell'oro grezzo e sue leghe, compreso l'oro
platinato, in masselli, lingotti e graniglia, nonche' dell'oro
nativo, dei rottami e dei residui di lavorazione.
La importazione dei prodotti di cui al precedente comma che, con
l'acquisto all'estero dei prodotti stessi, e' riservata all'Ufficio
italiano dei cambi, e' esente dalla imposta generale sull'entrata.