Legge Ordinaria n. 481 del 12/06/1955 (Pubblicata nella G.U. del 21 giugno 1955)
Nuova disciplina in materia d'imposta generale sull'entrata per il commercio dell'oro e delle monete d'oro e d'argento.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Non costituiscono entrata imponibile ai sensi della legge 19 giugno
1910,  n.  762,  e  successive  modificazioni, le somme introitate in
dipendenza  del commercio dell'oro grezzo e sue leghe, compreso l'oro
platinato,  in  masselli,  lingotti  e  graniglia,  nonche'  dell'oro
nativo, dei rottami e dei residui di lavorazione.
  La  importazione  dei  prodotti di cui al precedente comma che, con
l'acquisto  all'estero  dei prodotti stessi, e' riservata all'Ufficio
italiano dei cambi, e' esente dalla imposta generale sull'entrata.
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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