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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Il primo comma dell'art. 1 della legge 25 luglio 1952, n. 1127, e'
cosi' modificato: dopo "scuole secondarie", aggiungere "e
universitarie".