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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
In aggiunta alle Facolta' della Universita' degli studi di Pisa,
indicate nella tabella A annessa al testo unico delle leggi
sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto
1933, n. 1592, e successive modificazioni, e' istituita, a decorrere
dall'anno accademico 1954-55, presso l'Universita' medesima, la
Facolta' di economia e commercio con Sezione di lingue e letterature
straniere.