Blia.it![]() | dal 2005 servizi gratuiti, giochi e tanto altro |
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico.
Il quarto e quinto comma dell'art. 314 dei testo unico della legge
comunale e provinciale, approvato dal regio decreto 3 marzo 1934, n.
383, sono cosi' modificati:
"Le spese facoltative consentite dal presente articolo devono
essere contenute nei limiti indispensabili e non possono superare, in
alcun modo, per i Comuni e le Province, che eccedano i limiti
normali, il 20 per cento delle entrate effettive ordinarie.
"Tale percentuale e' ridotta al 10 per cento per i Comuni e per le
Province che eccedono il secondo limite".
Il sesto comma del predetto articolo, aggiunto dalla legge 28
aprile 1951, n. 346, e' cosi' modificato:
"Le dette percentuali del 20 e del 10 per cento possono essere
elevate fino al 25 e al 15 per cento, sempre the tale aumento
riguardi esclusivamente spese per la assistenza - alimentare,
sanitaria e scolastica - all'infanzia bisognosa e tale assistenza sia
fatta direttamente dal Comune o riguardi i contributi destinati ad
asili d'infanzia riconosciuti dall'autorita' scolastica, all'Opera
nazionale maternita' e infanzia e al Patronato scolastico per
iniziative locali, o a locali ospedali per bambini gestiti da Opere
pie o altri Enti pubblici.
"In ogni caso almeno il 30 per cento della maggiorazione dovra'
essere destinato come contributo al Patronato scolastico del Comune".
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 12 giugno 1955
GRONCHI
SCELBA - TREMELLONI
- GAVA
Visto, il Guardasigilli: DE PIETRO